A volte non si sa bene come dare una brutta notizia, quindi non ci girerò intorno.
A quelli che da una parte dicono che il concorso esterno in associazione mafiosa è inutile e tautologico e poco garantista e va rimodulato e magari così pensano di poter evitare a qualcuno la relativa contestazione e agli altri che invece tuonano contro la possibile abrogazione perché sarebbe un vantaggio alla mafia e un insulto a Falcone e Borsellino, in uno dei più classici bipolarismi ai quali siamo abituati, e soprattutto ai media e ai giornalisti che ne parlano in questi termini, va detto senza mezze parole.
Va detto che questo reato, nel senso di un articolo del codice penale o di una legge speciale rubricato come “concorso esterno in associazione mafiosa”, non esiste.
Esiste una figura giuridica costruita ed applicata dalla Cassazione con varie sentenze, la prima con le Sezioni Unite 5 ottobre 1994, proprio perché mancava la norma e il legislatore non provvedeva, utilizzando la figura del concorso nel reato (art. 110 c.p.) e applicandola al reato di associazione di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.).
Le Sezioni Unite hanno infatti affermato la configurabilità del “concorso esterno nel reato di associazione mafiosa” per “quei soggetti che, sebbene non facciano parte del sodalizio criminoso, forniscano occasionalmente un contributo all’ente delittuoso tale da consentire all’associazione di mantenersi in vita e di poter perseguire i propri scopi.”
Dopo questa pronunzia il dibattito, quello vero, è rimasto molto acceso, per quasi trent’anni, fra i giuristi.
Da una parte c’è chi dice (ad esempio il ministro Nordio) che non sussistendo una norma i confini del reato sarebbero vaghi e che la costruzione giurisprudenziale sarebbe un ossimoro, poiché non si può concorrere a qualcosa di cui non si fa parte.
Dall’altra, secondo me più ragionevolmente, si sostiene che l’intervento della Cassazione era indispensabile per punire una zona grigia, quella di chi non appartiene al sodalizio criminale ma lo aiuta occasionalmente e concretamente, essendo questo aiuto molto più grave di un semplice favoreggiamento.
Ma al di là delle opinioni, c’è un fatto che non può essere contestato.
Il concorso esterno non si può abrogare, perché non è una norma specifica, mentre tutta la discussione mediatica si incentra, semplificando, su abrogazione si/abrogazione no.
L’unico modo per superare questa interpretazione della Cassazione è proprio creare il reato con una norma ad hoc, quindi esattamente il contrario di abrogarlo.
Lo aveva proposto Giuliano Pisapia (all’epoca eletto con Rifondazione Comunista), che magari di officine politiche non si è dimostrato molto pratico, ma era ed è un ottimo e competente avvocato.
"Art. 378-bis. (Favoreggiamento o agevolazione di associazione di tipo mafioso) - Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 416-bis, favorisce consapevolmente con la sua condotta un'associazione di tipo mafioso o ne agevola in modo occasionale l'attività, è punito con la reclusione da due a cinque anni.
La disposizione del primo comma si applica anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".
Era il progetto di legge n. 854, presentato il 14 giugno 2001 alla Camera.
Ora si può essere o non essere d’accordo con l’uno o con l’altro.
Io personalmente vorrei solo che quel tipo di comportamento fosse punito, e credo che questo non lo neghi neppure il ministro Nordio.
Il pericolo qual è?
Ovviamente che la norma scritta sia più “riduttiva” rispetto a quella non scritta applicata ora, che si usi la formulazione della norma per ridurre il campo di applicazione reale della fattispecie o che si vada a stravolgere lo scopo del concorso esterno come applicato dalla Cassazione.
Ma l’opinione pubblica ha il sacrosanto diritto di sapere di cosa si sta parlando, senza strumentalizzare tutto ogni volta, senza le liste di buoni e cattivi divisi su un’abrogazione impossibile.
Penso che i cattivi siano quelli che concorrono anche da esterni nell’associazione mafiosa e nello stesso tempo che debba essere chiaro cosa viene loro contestato perché non possano essere accusati, o peggio condannati, quelli che in realtà non hanno concorso affatto.
Ed è deprimente pensare che il legislatore non sia mai intervenuto, e abbia dovuto farlo la Cassazione, e che dopo trent’anni siamo ancora qui a discuterne.
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