top of page
  • Immagine del redattoreGiampaolo Coriani

Il salario minimo costituzionale



La sentenza della Corte di Cassazione n. 27711 del 2 ottobre 2023 sul salario minimo afferma per la prima volta principi di diritto, da applicarsi quindi anche alle controversie analoghe, tanto attesi quanto sacrosanti.

Vediamoli nella loro espressione letterale:

“1. - Nell’attuazione dell’art. 36 della Cost. il giudice, in via preliminare, deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall’art. 36 Cost., anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, di cui il giudice è tenuto a dare una interpretazione costituzionalmente orientata.

2. – Ai fini della determinazione del giusto salario minimo costituzionale il giudice può servirsi, a fini parametrici del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe.

3. – Nella opera di verifica della retribuzione minima adeguata ex art. 36 Cost. il giudice, nell’ambito dei propri poteri ex art. 2099, 2° comma C.C., può fare altresì riferimento, all’occorrenza, ad indicatori economici e statistici, anche secondo quanto suggerito dalla Direttiva UE 2022/2041 del 19 ottobre 2022”.


L’art. 36 della Costituzione è, praticamente da sempre, il pilastro delle sentenze che riguardano situazioni lavorative poste in essere in carenza di contratto.

Ma non era mai stato utilizzato quando, invece, il contratto, sia individuale che collettivo, esisteva, e a maggior ragione quando il rinvio alla contrattazione collettiva era contemplato per legge, perché in quel caso la contrattazione collettiva comunque prevaleva.

Con questa pronunzia, invece, la Suprema Corte afferma che, se il CCNL va a violare il “salario minimo costituzionale”, se cioè la retribuzione non è “proporzionata alla quantita' e qualita' del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a se' e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa” il giudice puo e deve discostarsi dai suoi parametri, anche disapplicando, nel caso, la legge che rinvia a quel contratto.

È sorprendente, ma non certo in diritto, la coincidenza temporale con altre pronunzie, quelle del Tribunale di Catania, sezione immigrazione, che ugualmente hanno disapplicato la legge ordinaria in favore della Costituzione e delle Direttive UE, sovraordinate, e questo conferma la correttezza in astratto (poi nel concreto deciderà sempre la Corte di Cassazione) del ragionamento giuridico della giudice di quel Tribunale, attaccata personalmente dalla destra di governo.


Non solo, ma nel discostarsi dal CCNL il giudice può utilizzare quali parametri il trattamento di CCNL per settori analoghi o mansioni affini e fare riferimento a rilevazioni statistiche, nella specie sulla soglia di povertà, senza però dimenticare che il salario minimo costituzionale deve sempre rispondere all’art. 36 Cost., non essendo sufficiente che permetta solo di superare quella soglia.

Non pare che la politica, nei primi commenti, abbia compreso la portata di questa pronunzia.

Perché la stessa sembra inviare un chiaro messaggio alle forze di opposizione ed alla loro proposta di legge unitaria sul salario minimo.

Questa, infatti, in prima battuta fa coincidere la retribuzione adeguata e dignitosa sempre a quello che stabiliscono i CCNL firmati dalle organizzazioni più rappresentative, di fatto togliendo, con forza di legge, al giudice ogni margine di interpretazione, indicando poi solo quale criterio di salvaguardia una somma minima oraria di 9 euro.

La Corte dice che il riferimento ai CCNL è superfluo e che possono essere disapplicati, anche se agli stessi rimanda la legge, se il risultato non è conforme all’art. 36, bocciando implicitamente e a priori l’impianto normativo.

Serve invece solo un minimo orario che sia conforme all’art. 36 Cost., e che parifichi la base di partenza di qualsiasi contratto.

Speriamo che il messaggio arrivi, e non solo all’opposizione, e che lavoratori e lavoratrici non siano costretti all’azione giudiziale per ottenere quel che loro spetta, cioè un salario minimo costituzionale.

bottom of page