top of page
  • Immagine del redattoreGiampaolo Coriani

La Corte Costituzionale cancella un altro pezzo dei decreti sicurezza



Mentre il nuovo governo Meloni si cimenta con un nuovo decreto sicurezza, con la sentenza n. 246 depositata il 9 dicembre 2022 la Corte Costituzionale ha, al momento nell’assoluto silenzio mediatico, dichiarato illegittimo un altro pezzo del primo “Decreto sicurezza”, o “Decreto Salvini”, a firma Matteo Salvini e Giuseppe Conte.

Quel decreto, infatti, non era pensato solo per rendere la vita difficile ai migranti, alle ONG e a chi si occupa di accoglienza, ma spaziava un pochino su tutto quello che il governo di allora, quello giallo-verde, riteneva legato appunto alla sicurezza.

Così, fra le tante norme, Salvini e Conte avevano modificato anche il codice della strada (per questo non se ne accorge nessun giornalista ma solo qualche addetto ai lavori, come me, che si ritrova a fare un ricorso durante le feste) con un piccolo intervento, che però è indicativo del pensiero dei due firmatari, e dei due partiti di riferimento, che anche oggi appare immutato, cioè risolvere i problemi con l’inasprimento a casaccio delle sanzioni.

Ma andiamo con ordine cercando una sintesi che sia comprensibile a tutti.


L’art. 213 comma 8 del codice della strada riguarda la circolazione di un veicolo posto sotto sequestro.

Il sequestro può avvenire per un’altra violazione, ad esempio la guida in stato di ebbrezza alcolica, e se il conducente (anche per risparmiare le spese di sosta presso le officine autorizzate) chiede di essere nominato custode, può riportare l’auto in garage e custodirla, appunto, senza che venga messa in circolazione.

Se invece la utilizza, viene punito.

La formulazione precedente riguardava “chiunque” circolasse con un veicolo posto sotto sequestro amministrativo con una sanzione pecuniaria, la multa insomma, e la sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.

Nella riformulazione integrale della norma pensata dai due estensori del “decreto sicurezza”, il trasgressore non è più “chiunque” ma "il soggetto che ha assunto la custodia" (del veicolo sequestrato), il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto alla misura cautelare, "circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente".


Ma la modifica più rilevante riguarda la sanzione accessoria, che diventa, automaticamente per quel soggetto, indipendentemente dal suo comportamento effettivo, e se guidava lui o meno, la revoca della patente.

Ora, revoca della patente è una sanzione pesantissima, significa dover attendere almeno due anni, per poi ridare tutti gli esami, come la prima volta.

La Corte interviene e censura l’automatismo con cui viene disposta una misura accessoria molto afflittiva come la revoca, spiegando che è persino più afflittiva per costi e disagi della stessa sanzione pecuniaria principale, cioè della multa (circa 2.000 euro) e questo senza tener conto della situazione di fatto e senza alcuna discrezionalità per chi la applica (e per chi giudica sulla sua applicazione).

Perché è diverso usare l’auto in autostrada oppure spostarla dal garage a un posto auto non recintato (che sarebbe sosta ma la giurisprudenza la equipara alla circolazione), magari perché il garage deve essere ristrutturato.


Con il decreto sicurezza, invece, sbam, se l’auto per qualsiasi motivo circola, patente revocata al custode, senza alcuna possibilità di valutare in che modo gli obblighi di custodia erano stati violati, se guidava lui o se guidava un altro, mentre prima la sanzione accessoria era la sospensione della patente che poteva essere modulata in relazione al fatto contestato e al massimo durava tre mesi.

Quindi secondo la Corte, la norma così modificata costituisce violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo del “difetto di necessaria proporzionalità della sanzione amministrativa” e quindi l’articolo è stato dichiarato incostituzionale “nella parte in cui dispone che "Si applica", anziché "Può essere applicata", la sanzione accessoria della revoca della patente.”

Che quindi, ora, deogratias, sarà valutata caso per caso.


Per quanto non sia stata dannosa e disumana come le previsioni sull’immigrazione, questa norma è un esempio eclatante di un modo di legiferare incompetente, confusionario e diretto solo a raggiungere facile consenso semplicemente aggravando le sanzioni o riportando alla luce reati come il blocco stradale.

Si tratta dello stesso populismo penale o comunque sanzionatorio che oggi anima norme come il decreto “rave” e tutta la narrazione “law and order” dell’attuale centrodestra (però, sia chiaro, solo per alcuni reati e per alcuni indagati, per altri i reati svaniscono), e che, sulle questioni legate al garantismo e alla giustizia, è ancora parte integrante del pensiero politico del M5S.

Un altro pezzetto dei decreti vergogna che se ne va, ma che ha dovuto attendere ancora una volta la Corte Costituzionale, danneggiando nel frattempo chissà quante persone.


Un’altra dimostrazione che questo metodo, ritornato in auge con questo governo, è semplicemente sbagliato, non risolve i problemi e ne crea altri, come puntualmente accadrà con il decreto “rave” e con le nuove norme sulle ONG, palesemente in contrasto con i trattati internazionali.

Un’altra dimostrazione che per essere punti di riferimento fortissimi del centro sinistra bisognerebbe avere valori diversi e metterli in pratica sempre e non solo quando fa comodo elettoralmente.

E questo al netto delle responsabilità dello stesso centrosinistra che prima e dopo il governo giallo-verde ha spesso legiferato nello stesso modo e con gli stessi obiettivi di facile consenso.

Sarebbe ora di cambiare, magari revocando, con il voto, certe patenti politiche ormai scadute.

Quello è ancora lecito.

bottom of page